Regolamento comunale per le espressioni artistiche in strada. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 9 giugno 2011
Regolamento comunale per le espressioni artistiche in strada. Art. 1 Principi e finalità 1. La Città di Lecce riconosce l’arte di strada, nelle sue diverse forme, come un’antica ed apprezzata tradizione popolare da salvaguardare e come un fenomeno culturale che contribuisce alla valorizzazione culturale e turistica del territorio, al contatto umano e all’integrazione sociale, alla ricerca e sperimentazione di linguaggi, al confronto di esperienze innovative, all’affermazione di nuovi talenti, in linea con l’art. 33 della Costituzione che tutela la libertà dell’arte. 2. La Città di Lecce, pertanto, promuove l’ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite in strada, in esecuzione di quanto disposto dalla Legge regionale n° 14 del 25.8.2003. 3. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più possibile senza coercizioni, risulti compatibile con altri interessi da tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell’ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dall’Amm.ne Com.le o da terzi, e con quelle delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate. Art. 2 Definizioni 1. Sono considerate “espressioni artistiche in strada” tutte le attività proprie delle arti svolte liberamente, anche non come mestiere, da artisti di strada su suolo pubblico o soggetto al pubblico passaggio. 2. Per “artista di strada” si intende esclusivamente colui che si esibisce su suolo pubblico, in modo estemporaneo, in espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato, con un eventuale compenso lasciato alla libera offerta dello spettatore. 3. Le tradizionali categorie di artisti da strada sono le seguenti: suonatore ambulante cantante, cantastorie declamatore di versi attore giocoliere contorsionista funambolo saltimbanco mimo mangiafuoco madonnaro clown ritrattista, paesaggista, pittore burattinaio trampoliere statua vivente creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili
4. L’elencazione di cui al precedente comma ha solo carattere esemplificativo e non esaurisce, quindi, tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non comprese nel predetto elenco, si deve valutare di volta in volta se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.
5. Non sono considerate attività artistiche e quindi non ne può essere consentito lo svolgimento su area pubblica quelle dirette a speculare sull’altrui credulità o a sfruttare o alimentare l’altrui pregiudizio, come incantesimi, sortilegi, esorcismi e simili da parte di ciarlatani, indovini, cartomanti, chiromanti ecc. Non sono considerate attività artistiche quelle che si svolgono con animali. 6. Non sono disciplinate dal presente regolamento le esposizioni di opere del proprio ingegno, neppure se accompagnate dalla realizzazione in loco degli oggetti (collane, bigiotteria in genere, bambole, fiori artificiali, oggettistica ecc.) 7. I pittori sono considerati artisti da strada ai fini del presente regolamento solo nel caso in cui diano luogo ad attività estemporanee e non chiedano un compenso determinato; nel caso di vendita delle proprie opere o di esposizione di opere realizzate non al momento non potrà essere applicato il presente regolamento, ma si ricadrà nell’ipotesi di cui al punto 6. Art. 3 Modalità di svolgimento – limitazioni. 1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti nel rispetto: a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore; b) della normale circolazione stradale e pedonale; c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione e della visibilità di vetrine; d) di una distanza dai passi carrai non inferiore a m 1,50 per lato, o comunque tale da consentire l’accesso; e) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi; f) di quanto indicato nel presente regolamento. 2. Spetta al Sindaco, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l’arte in strada o fissare le opportune limitazioni orarie. 3. Sono vietate tutte quelle attività che comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo o ad esigenze contingenti. 4. Chi esercita l’arte di strada deve in ogni caso conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada per i pedoni (art. 140 comma 1), che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo ed intralcio per la circolazione. 5. Sono vietati spettacoli cruenti o tali da suscitare ribrezzo o paura. Art. 4 Aree consentite 1. Lo svolgimento dell’attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità indicate nel presente regolamento, ferma restando la competenza del Sindaco a determinare i luoghi dove non si possono svolgere le attività di cui al presente regolamento, in considerazione delle esigenze della città e delle peculiarità degli stessi luoghi. 2. In occasione di iniziative o manifestazioni con artisti di strada, sono garantiti spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali eventi. 3. Ciascun artista non può occupare una medesima posizione con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile. Art. 5 Orario dell’attività Di norma, l’esercizio delle attività, oggetto del presente regolamento, che producono emissioni sonore è consentito entro le seguenti fasce massime di orario: dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle 17.00 alle 24.00 in ogni periodo dell’anno; per sopravvenute esigenze detto orario può essere oggetto di variazioni con ordinanza sindacale.
Art. 6 Divieti generali 1. E’ vietato esercitare attività artistiche da strada: – sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare; – davanti a passi carrabili (ved. art. 3 punto d); – nelle aree riservate a parcheggi, se ciò comporta intralcio alla circolazione o sottrazione di spazi per la sosta delle autovetture 2. E’ vietata l’attività di artista da strada in prossimità: – di ospedali e case di cura; – di scuole negli orari di fruizione delle stesse; – di luoghi di culto durante le funzioni religiose; – di altri artisti da strada: la distanza minima tra un artista e l’altro deve essere di almeno 10 m; – di luoghi in cui si tengono altre manifestazioni (incompatibili con l’attività degli artisti da strada) durante lo svolgimento delle stesse; in questi casi è vietato esibirsi in particolare: a) in piazza S.Oronzo e attorno all’anfiteatro b) per spettacoli all’interno dell’ex convento dei Teatini: da corte dei Cicala sino all’incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Arcivescovo Petronelli; c) nella villa comunale. 3. Il divieto è valido indipendentemente dal fatto che l’attività in sé produca emissioni sonore, in quanto anche il brusio della folla richiamata dall’artista o gli applausi del pubblico possono arrecare disturbo ad altre attività. 4. E’ consentita l’esibizione di artisti da strada nell’ambito di fiere o mercati esclusivamente in modo da non intralciare il transito e senza arrecare pregiudizio per le altre attività. 5. L’esibizione in prossimità di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita solo con il consenso dei rispettivi titolari. 6. Lo spazio necessario per l’esibizione non potrà essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. Sono consentite soltanto attrezzature leggere, facilmente spostabili e attinenti all’esibizione, purché non superino i 2 mq; 7. Gli artisti le cui attività producono emissioni sonore non possono esibirsi nello stesso luogo per più di due ore; successivamente potranno esibirsi in altro luogo distante almeno 30 m da quello precedente. 8. Ogni artista non potrà esibirsi nella stessa postazione per più di tre giorni consecutivi. Art. 7 Divieto di pagamento 1. L’artista di strada non può chiedere il pagamento di alcun biglietto o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l’offerta da parte del pubblico libera ed eventuale. E’ comunque consentito il solo passaggio “con cappello” tra il pubblico. Art. 8 Divieto di altre attività 1. L’artista da strada non può esercitare altre attività accessorie o comunque correlate alla propria esibizione che comportino vendita. Art. 9 Divieti specifici 1. Per i “madonnari” vi è il divieto di danneggiare la pavimentazione stradale con colori indelebili. E’ in ogni caso vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio artistico e storico. 2. E’ assolutamente vietato eseguire murales su muri e edifici di qualunque tipo.
3. Le attività che comportino pericolo (mangiafuoco, giocolieri ecc.) devono svolgersi solo in piazze, a debita distanza dal pubblico, da balconi e da materiali infiammabili, compresi piante, alberi ecc. 4. I funamboli devono utilizzare appositi dispositivi di sicurezza per sé e per il pubblico. 5. Per l’esercizio dell’arte in strada non è consentito l’uso di impianti di amplificazione di alcun tipo. 6. Esclusivamente in Piazza S.Oronzo è consentito l’uso di piccoli mezzi di amplificazione, purché non vengano superati i limiti di emissione acustica previsti dalla legge. Art. 10 Contenimento dell’inquinamento acustico 1. Per assicurare la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico derivante dalle attività dell’arte in strada, non possono essere superati i limiti di emissione acustica prescritti dalla legislazione nazionale e regionale e da regolamenti comunali. 2. Per particolari manifestazioni, o per ragioni di pubblica utilità, il Dirigente del Settore Ambiente può autorizzare la deroga ai limiti di emissione acustica (art.6 comma 1 lett.h L. 26.10.1995 n° 447, art. 16 comma 3 e art. 17 L.R. n° 3 del 12.2.2002). 3. E’ fatto obbligo ai soggetti autorizzati in via temporanea al superamento dei limiti stabiliti, ai sensi del comma precedente, di adottare comunque tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo. Art. 11 Attività non soggette ad autorizzazione 1. Nello spirito della libertà d’espressione e della massima semplificazione, nonché per favorire sia le attività basate sull’improvvisazione e l’estro momentaneo, che quelle svolte da artisti stranieri di passaggio nel territorio comunale, non vi è alcun obbligo di comunicazione o di richiesta di autorizzazione per le attività degli artisti da strada, tranne nei casi di cui all’articolo seguente.
Art. 12 Autorizzazione 1.E’ richiesta l’autorizzazione del Comune per attività che comportino l’utilizzo di strutture o attrezzature occupanti uno spazio pubblico superiore a 2 mq Le attività musicali che implicano l’uso di mezzi di amplificazione, eccetto il caso di cui al punto 6 dell’art. 9, o che prevedono l’esibizione di più di cinque musicisti si configurano come veri e propri spettacoli musicali. Nei casi suddetti si applicherà la procedura prevista dal Regolamento TOSAP.
Art. 13 Controlli 1. Il Comune, attraverso il personale della Polizia Municipale, può sempre ordinare verbalmente all’artista di strada, che ha l’obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area quando non rispetti le norme del presente regolamento o per motivi di interesse pubblico o pubblica incolumità. Art. 14 Oneri e responsabilità 1. L’artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale e a qualsiasi infrastruttura di proprietà comunale.
2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell’artista di strada e di cui lo stesso sia l’unico responsabile. Art. 15 Sanzioni 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla legge 689 del 24.11.1981. Nei casi in cui le violazioni interessino delle fattispecie disciplinate da altri Regolamenti comunali, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dagli stessi. 2. Ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa, gli agenti accertatori dell’infrazione provvedono alla rimozione e all’asporto degli oggetti e delle attrezzature attinenti alle attività medesime. Gli oggetti e le attrezzature verranno restituiti con apposita disposizione del Dirigente incaricato, nei tempi e nei modi previsti dall’ordine stesso. Art. 16 Disposizioni transitorie 1. Il Comune effettuerà un costante monitoraggio, al fine di valutarne gli effetti concreti, in relazione agli obiettivi previsti, per gli eventuali correttivi che si rendessero opportuni.
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CITTÀ DI LECCE. REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ESPRESSIONI ARTISTICHE IN STRADA; https://dokodoc.com/citta-di-lecce-regolamento-comunale-per-le-espressioni-artis.html
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